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Sardegna 13.169.650,93 25,50
TOTALE 51.645.689,91 100,00
Con la stessa delibera è stato istituito un tavolo di confronto tra il comitato di coordinamento, previsto
dall’accordo per lo sviluppo locale delle isole minori e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
interessate, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione del DUPIM come prototipo di nuovo strumento
di programmazione multiregionale.
3.2.4 La Legge 488/92 Isole Minori
La legge 488/92 – Isole Minori costituisce un bando straordinario della legge 488/92. Il meccanismo di
funzionamento è lo stesso tranne alcune differenze qui sotto elencate.
Il bando straordinario (non ci sarà un altro bando) è stato previsto dall’accordo di programma quadro
sviluppo locale e riguarda il programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori.
Con decreto ministeriale del 21 novembre 2002 sono state emanate le disposizioni attuative;
verosimilmente l’apertura del bando avverrà prima dell’autunno.
I settori ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:
§ I settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezione C - “Estrazione di minerali”,
D - “Attività manifatturiere”, E – “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”,
limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F – “Costruzioni” della classificazione delle attività
economiche ISTAT ’91, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge 488/92 e fatti salvi i
divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell’Unione Europea
§ Le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell’elenco di cui all’allegato 2
della circolare del Ministero dell’industria, del commercio, del commercio e dell’artigianato 14
luglio 2000, n.900315
§ Per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera b) del
testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attività ammissbili indicate dalle regioni
sono quelle riportate nel decreto del 13 gennaio 2003
§ Per il settore commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2 lettera c)
del citato testo unico delle direttive.
Le graduatorie saranno una per ogni regione.
Le risorse finanziarie complessive pari a £ 100 miliardi saranno suddivise per il 40% al settore industria e
servizi (senza limitazione del 5%), per il 50% del settore turismo e per il 10% a quelle del settore
commercio.
A differenza della classica legge 488/92, saranno ammissibili solo i programmi presentati dalle piccole e
medie imprese (le grandi imprese non possono presentare le domande). Per la determinazione della
dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del settore turismo e del settore
commercio si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto
ministeriale del 27 ottobre 1997 (si rinvia all’appendice per un approfondimento).
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