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Sardegna                                          13.169.650,93                              25,50


          TOTALE                                            51.645.689,91                            100,00

          Con la stessa delibera è stato istituito un tavolo di confronto tra il comitato di coordinamento, previsto
          dall’accordo per lo sviluppo locale delle isole minori e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali
          interessate, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione del DUPIM come prototipo di nuovo strumento
          di programmazione multiregionale.


          3.2.4  La Legge 488/92 Isole Minori

          La legge 488/92 – Isole Minori costituisce un bando straordinario della legge 488/92. Il meccanismo di
          funzionamento è lo stesso tranne alcune differenze qui sotto elencate.

          Il bando straordinario (non ci sarà un altro bando) è stato previsto dall’accordo di programma quadro
          sviluppo locale e riguarda il programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori.

          Con decreto ministeriale del 21 novembre 2002 sono state emanate le disposizioni attuative;
          verosimilmente l’apertura del bando avverrà prima dell’autunno.

          I settori ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:

                 §      I settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezione C - “Estrazione di minerali”,
                 D -  “Attività manifatturiere”, E –  “Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua”,
                 limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F –  “Costruzioni” della classificazione delle attività
                 economiche ISTAT ’91, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge 488/92 e fatti salvi i
                 divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell’Unione Europea


                 §      Le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell’elenco di cui all’allegato 2
                 della circolare del Ministero dell’industria, del commercio, del commercio e dell’artigianato 14
                 luglio 2000, n.900315

                 §      Per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera b) del
                 testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
                 dell’artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attività ammissbili indicate dalle regioni
                 sono quelle riportate nel decreto del 13 gennaio 2003


                 §      Per il settore commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2 lettera c)
                 del citato testo unico delle direttive.


          Le graduatorie saranno una per ogni regione.

          Le risorse finanziarie complessive pari a £ 100 miliardi saranno suddivise per il 40% al settore industria e
          servizi (senza limitazione del 5%),  per il 50% del settore turismo e per il 10% a quelle del settore
          commercio.


          A differenza della classica legge 488/92, saranno ammissibili solo i programmi presentati dalle piccole e
          medie imprese (le grandi imprese non possono presentare le domande). Per  la determinazione della
          dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti  del Ministero dell’industria, del commercio e
          dell’artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del settore turismo e del settore
          commercio si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto
          ministeriale del 27 ottobre 1997 (si rinvia all’appendice per un approfondimento).




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