Page 30 - Le_specie_marine_protette
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Specchietto di riferimento per
L'inclusione di ogni specie in una delle Appendici delle Conven
ratifica della Convenzione internazionale stessa) è indicata co
convenzione. Le sigle util
Cit 1 CITES - Appendice 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle
d’estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio”
Cit 2 CITES - Appendice 2 della Convenzione sul commercio internazionale delle
regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza
regolamenti CE sulla CITES)
Berna 1 BERNA - Allegato I: elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere,
BERNA - Allegato II: elenca le specie di fauna selvatica che sono anche og
Berna 2-conservazione.
Allegato III: devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non comp
3 regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vieta
scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
Ha4 - HABITAT - Allegato II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNIT
2.4.5
CONSERVAZIONE
HABITAT - Allegato IV della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione
“Habitat”) “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono u
Attuativo della Direttive, DPR 357)
HABITAT - Allegato V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNIT
FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
Asp 2.3 ASPIM - Allegato II e III del Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Prot
(Protocollo ASPIM) “Specie in pericolo o minacciate”.