Page 30 - Le_specie_marine_protette
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Specchietto di riferimento per

L'inclusione di ogni specie in una delle Appendici delle Conven
 ratifica della Convenzione internazionale stessa) è indicata co

                                                 convenzione. Le sigle util

Cit 1 CITES - Appendice 1 della Convenzione sul commercio internazionale delle
               d’estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio”

Cit 2  CITES - Appendice 2 della Convenzione sul commercio internazionale delle
       regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza

       regolamenti CE sulla CITES)

Berna 1 BERNA - Allegato I: elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere,

                   BERNA - Allegato II: elenca le specie di fauna selvatica che sono anche og

Berna 2-conservazione.
                   Allegato III: devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non comp
    3 regolamentazione del trasporto o della vendita, ecc.). Le parti contraenti vieta
                   scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.

Ha4 -  HABITAT - Allegato II: SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNIT
2.4.5
       CONSERVAZIONE
       HABITAT - Allegato IV della direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione
       “Habitat”) “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono u
       Attuativo della Direttive, DPR 357)
       HABITAT - Allegato V: SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNIT
       FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Asp 2.3 ASPIM - Allegato II e III del Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Prot
                  (Protocollo ASPIM) “Specie in pericolo o minacciate”.
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