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ovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate,
ve necessario, vietano:
le, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione
in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di
ti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione,
, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;
eservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente
ista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.
delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in
punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo……
one della vita selvatica e dell'ambiente naturale
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