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ovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate,

 ve necessario, vietano:
 le, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione

 in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di

 ti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione,
 , il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;

 eservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente
 ista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.

delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in
 punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo……

one della vita selvatica e dell'ambiente naturale
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