Page 34 - Le_specie_marine_protette
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N. B. Si segnalano i seguenti articoli della legge di ratifica:

 Parte III,   2. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro s
Articolo 11:  e concedono a tali specie lo statuto di specie protette…
              3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ov

                 a) la cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibil
              per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;

                 b) nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, i
              migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;
              5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodott
              ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso,

 Parte III,   1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la pre
Articolo 12:  Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella li

              2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino d
              pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai p

Convenzione di Berna: relativa alla conservazio
                                                        d'Eur

Formulato sotto l’egida di:  Consiglio  Data: 1979
                             della
                             Comunità
                             Europea

Applicazione su stati:       STATI       Stato della
Regolamento legale           EUROPEI    Convenzione In vigore

                             Decisione          :
                             del
                             Consiglio  Numero      G.U. L. 38, 10.febbraio.1981,
                             CEE 82/72  Gazzetta
                                        Ufficiale:
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