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            Il quadro di riferimento
            Gestione  dell'area  marina  protetta  (Da  “REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  ED
            ORGANIZZAZIONE  DELL'AREA  MARINA  PROTETTA  “ISOLE  EGADI”  (ex  Articolo  28,
            comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979).
            La  gestione  dell’area  marina  protetta  “Isole  Egadi”  è  affidata  all’ente  gestore
            individuato  ai  sensi  dell’articolo  19  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  come
            integrato dall’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive
            modifiche e del decreto 16 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente.

            Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita
            convenzione,  gli  obblighi  e  le  modalità  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  gestione
            dell’area marina protetta “Isole Egadi” a cui deve attenersi l’ente gestore.
            Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

            a)  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  materia  di  reperimento  e  utilizzo  delle  risorse
            umane, ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

            b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione
            delle aree marine protette.


            Responsabile dell’Area marina protetta

            Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dall’Ente gestore,
            tra  soggetti  aventi  adeguate  competenze  professionali  e  specifica  esperienza  in
            materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’ambiente e
            della tutela del territorio e del mare.


                                        Analisi Ambientale del Distretto turistico delle Isole Egadi
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