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Il quadro di riferimento
Gestione dell'area marina protetta (Da “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA “ISOLE EGADI” (ex Articolo 28,
comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979).
La gestione dell’area marina protetta “Isole Egadi” è affidata all’ente gestore
individuato ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
integrato dall’articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive
modifiche e del decreto 16 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita
convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione
dell’area marina protetta “Isole Egadi” a cui deve attenersi l’ente gestore.
Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento e utilizzo delle risorse
umane, ai sensi dell’articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione
delle aree marine protette.
Responsabile dell’Area marina protetta
Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato dall’Ente gestore,
tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in
materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
Analisi Ambientale del Distretto turistico delle Isole Egadi