Page 3 - Riggio_Lari_1989
P. 3

traccerà una rapida rassegna della situazione.

      Statuto regionale e governo del territorio

      La Regione Sicilia è una regione a statuto speciale, forse un
 po' più "speciale" dellealtreconsimili, sesiconsideracheessa fu
 la prima ad esserecostituita, con R.D.L. 15.5.46n.55 convertitoin
 Legge Costituzionale del 26.2.48 n.2, e che fu dotata di
 un'autonomia amministrativa molto ampia, specie in campo
 legislativo, dalla quale discendono numerose prerogative
 amministrative primarie.

      Per quanto riguarda in particolareilgovernodelterritorio(e
 segnatamentein materia di agricoltura e foreste, lavori pubblici,
 miniere, saline, acque pubbliche, caccia e pesca, urbanistica,
 espropriazioni ed usi civili) la Regione Siciliana ha potestà
legislativa esclusiva e può legiferare liberamente con l'unico
limite dell'obbligo di rispettare le leggi costituzionali, le leggi
statali di grande riforma economico-sociale (come di recente
ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 26.6.86
11.151 in materia di rapporti fra legge C.d. Galasso e leggi
regionali) e gli obblighi internazionali dello Stato. Senza dire
della competenza legislativa, cosiddetta complementare, che
"este particolare importanza e nell'esercizio della quale, in
materia di inquinamento, è stata emanata (in attuazione del
disposto normativo di cui agli artt. 9 e 14 della L.10.5.76 n.39)
l'importante legge n.27 del 15.5.86 contenente il piano generale
del risanamento delle acqueche si occupa principalmente degli
scarichidellepubblichefognaturee degliinsediamenticivili.Né
può essere trascurato il fatto chein forza dell'art.32 dello Statuto
Sicilianoe delD.P.R.1.7.77 n.648 sonostatitrasferitialla Regione
i beni appartenential demanio statalee quindi ancheil demanio
marittimo (con esclusione di quello utilizzato dall'Ammini-
strazione Militare e quello interessante i servizi di carattere
nazionale).
   1   2   3   4   5   6   7   8