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La l e ~re@onale su yrchi e riserve.
Nel maggio del 1981 l'Assemblea Regionale Siciliana, al
termine della legislatura, votò la legge 98 istitutiva di parchi e
riserve (Nonne per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e
riserve naturali, pubblicata dalla G.U.R.S. del 9 maggio 1981, n.
23). Tenendo presenti le prerogative garantite dallo Statuto
Regionale anche sulla fascia costiera, la legge prevedeva
l'inclusione di aree marine. L'art.2,2" comma, infatti recita: "In
particolare possono essere istituitiin parchi naturali quelle aree
territoriali o marine di vaste dimensioniche presentanorilevante
interessegeneralea motivo delle lorocaratteristiche morfologiche,
biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna, per prowedere alla conservazione delle caratteristiche
stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociali e
dell'educazione e ricreazione dei cittadini".
I1comma seguenteribadisceche: "Possono essere istituitiin
riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in
profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse
generalespecialmentedi ordine scientifico,esteticoed educativo
vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti
sotto il controllo de'i poteri pubblici al fine di garantire la
conservazione e la protezione dei caratterinaturalifondamentali".
La l e s e dello Stato e la Regione Siciliana.
La legge statale979 del 31dicembre 1982,"Disposizioniper la
difesa dél mare", che dedica un apposito titolo, il quinto, alle
riserve marine, nasce quindi con un anno e mezzo di ritardo
rispetto alla legge regionale.
Non ?i il caso di spenderemolte parole su questalegge, sulla
quale è stato detto molto, generalmente in positivo; il lato più
negativo infattisembra esserela sua mancata applicazione.Dal
nostro punto di vista la maggiore lacuna in questa legge è la