Page 5 - Riggio_Lari_1989
P. 5

La l e ~re@onale su yrchi e riserve.

      Nel maggio del 1981 l'Assemblea Regionale Siciliana, al
 termine della legislatura, votò la legge 98 istitutiva di parchi e
 riserve (Nonne per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e
 riserve naturali, pubblicata dalla G.U.R.S. del 9 maggio 1981, n.
 23). Tenendo presenti le prerogative garantite dallo Statuto
 Regionale anche sulla fascia costiera, la legge prevedeva
 l'inclusione di aree marine. L'art.2,2" comma, infatti recita: "In
 particolare possono essere istituitiin parchi naturali quelle aree
 territoriali o marine di vaste dimensioniche presentanorilevante
interessegeneralea motivo delle lorocaratteristiche morfologiche,
biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla
 fauna, per prowedere alla conservazione delle caratteristiche
 stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociali e
 dell'educazione e ricreazione dei cittadini".

     I1comma seguenteribadisceche: "Possono essere istituitiin
riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in
profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse
generalespecialmentedi ordine scientifico,esteticoed educativo
vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti
sotto il controllo de'i poteri pubblici al fine di garantire la
conservazione e la protezione dei caratterinaturalifondamentali".

     La l e s e dello Stato e la Regione Siciliana.

     La legge statale979 del 31dicembre 1982,"Disposizioniper la
difesa dél mare", che dedica un apposito titolo, il quinto, alle
riserve marine, nasce quindi con un anno e mezzo di ritardo
rispetto alla legge regionale.

    Non ?i il caso di spenderemolte parole su questalegge, sulla
quale è stato detto molto, generalmente in positivo; il lato più
negativo infattisembra esserela sua mancata applicazione.Dal
nostro punto di vista la maggiore lacuna in questa legge è la
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10