Page 6 - Riggio_Lari_1989
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scarsa considerazionedellacompetenzaspettantealleregioniin
subjeda materiu.IIruolo delleregioniè infatti limitatoall'ernissione
di pareri non vincolanti sulla proposta del piano generale della
difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento (art.1)e
sulla istituzione delle riserve (art.26), mentre viene prevista
soltanto la presenza di un rappresentante della regione nella
Commissione di riserva (art.28), le cui funzioni sono tutto
sommato limitate.
Siè trascuratoil fatto che l'art.83 del D.P.R. n. 616177 aveva
disposto al primo comma il trasferimento alle regioni a statuto
ordinariodellefunzioniamministrativeconcernentigliinterventi
per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali. Tale
disciplina, inoltre, secondo quanto ribadito di recente dalla
Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.223 del 1984 e sentenza
n.8340 del 15-21 luglio 1988), se più favorevole, deve essere
estesa alleregionia statuto specialealle qualinon può, per ovvie
ragioni, riservarsi un trattamento deteriore.
Nel caso della Regione Siciliana, l'invasione di campo da
parte dello Stato è ancor più grave se si considera, come
evidenziato in premessa, che essa è dotata in materia di potestà
legislativaeamministrativaditipoprimario.La RegioneSiciliana,
che pure intrattiene un contenzioso ben nutrito con lo Stato da
quasi un quarantennio, non ha reagito a tale invadenza della
normativa statale, nemmeno quando la Consulta del Mare ha
mostrato concretamente divolersiinteressarealla gestione delle
coste siciliane (o, almeno, delle isole circumsiciliane).
Tale apparente rinunzia della Regione, che ha disorientato
l'opinione pubblica eglistessiaddettiailavori* ribaditadalfatto
che nella proposta di piano regionale dei parchi e delle riserve
naturali, pubblicata nella G.U.R.S. del 5.12.87 n.54, vengono
elencate 79 riserve nessuna delle quali è marina.