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La Comunità Europea ha aderito nel 1984 al protocollo della Convenzione di
Barcellona relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo. Questo
protocollo prevede, attraverso la salvaguardia delle risorse naturali comuni della
regione mediterranea, la conservazione della diversità del patrimonio genetico e la
protezione di taluni siti naturali, la creazione di un insieme di zone specialmente
preservate. Il protocollo, modificato nel 1995, fa una distinzione tra le zone
specialmente protette (già previste dal precedente protocollo) e le zone specialmente
protette d’interesse mediterraneo. Esso prevede la creazione e la gestione delle aree
protette da parte degli Stati contraenti ed elenca alcune misure che questi devono
adottare, fra le quali:

         Il divieto di scaricare rifiuti;

         La regolamentazione del passaggio delle navi;

         La regolamentazione dell’introduzione di specie non autoctone o
         geneticamente modificate;

         Ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici e i
         paesaggi.

Vengono introdotte inoltre alcune misure che gli Stati contraenti devono adottare per
proteggere e conservare le specie animali e vegetali in tutta l’area del Mare
Mediterraneo. Troviamo anche un elenco delle specie minacciate o in pericolo, nonché
un elenco delle specie il cui sfruttamento deve essere regolamentato
(www.Europa.eu). Nel protocollo SPA/BIO (Convenzione di Barcellona) troviamo una
serie di criteri finalizzati ad individuare le aree di particolare interesse per la
conservazione della biodiversità mediterranea, ASPIM (Aree Specialmente Protette di
Importanza Mediterranea). La presenza e lo stato di associazioni animali e vegetali
meritevoli di salvaguardia è uno dei requisiti più importanti che viene preso in
considerazione per istituire una ASPIM.

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