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delle amministrazioni e imprenditori turistici locali per destagionalizzare l’afflusso turistico.

          Il trasporto marittimo con le Isole Minori va, comunque, esercitato in armonia con gli orientamenti
          comunitari sul cabotaggio marittimo, di cui al Regolamento CEE n. 3577/92, il quale vieta l’intervento
          oneroso dello Stato nei trasporti marittimi che, in linea di principio, devono svolgersi in regime di
          concorrenza tra tutti gli armatori appartenenti agli Stati membri.

          Non sono, però, considerati “aiuti di Stato” i contributi concessi alle società armatrici che svolgono
          servizio di collegamento marittimo tra e verso regioni periferiche e insulari  all’Europa, atte a consentire
          il diritto alla mobilità dei cittadini e alla continuità territoriale in base agli “Orientamenti comunitari in
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          materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi” (G.U.C.E. 97/C 205/05 del 5 luglio 1997) .
          In linea generale, si può comunque affermare che    le linee di collegamento con i porti rispondono a
          logiche organizzative interne e non sono sufficientemente studiati per il raggiungimento delle coincidenze
          del trasporto  ferroviario e aeroportuale creando gravi  difficoltà di organizzazione di trasferimento di
          gruppi turistici nazionali e internazionali. Quanto detto, associato all’assenza di scali portuali sicuri e
          adeguati in quasi tutte le Isole Minori della Sicilia, fa di questo elemento il punto di debolezza più
          importante per l’attuale situazione di vivibilità nelle isole.

          b. Settori economici


          Gran parte delle economie isolane si basa sull’agricoltura e/o sulla pesca, oltre che ovviamente sul
          turismo. Ma le differenze tra le isole sono notevoli sia per la prevalenza di uno o di un altro settore
          economico sia per le tecniche produttive adoperate che, generalmente, sono strettamente legate alla
          conformazione dell’isola a cui si riferiscono.





          19 In passato la materia è stata disciplinata dalla L.R. n.18/1987, che prevedeva la concessione di un contributo regionale ai vettori privati,
           che svolgevano i collegamenti marittimi con le Isole Minori, fissato nella misura massima del 50% del costo complessivo del servizio.
           Attesa la discordanza tra tale sistema di intervento ed i principi comunitari, il Dipartimento Regionale Trasporti ha sottoposto alla
           competente Commissione europea, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CEE, un disegno di legge di adeguamento comunitario. Ottenuto il
           parere favorevole della predetta Commissione (28 giugno 2002), la proposta di legge, con procedura di urgenza, è stata sottoposta
           all’Assemblea Regionale per la sua approvazione. La nuova legge n.12 del 9/8/2002 “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le Isole
           Minori della Sicilia”, recepisce i principi comunitari sia in ordine all’Obbligo di Servizio Pubblico di tali collegamenti sia in ordine alla
           libera concorrenza, nella considerazione che la pubblicazione dei bandi di  pubblico incanto consente a tutti gli armatori dell’Unione
           Europea di presentare la loro offerta. La norma di riferimento ha assicurato la copertura finanziaria per l’affidamento dei servizi marittimi
           a partire dall’esercizio finanziario 2003.

           Al fine di predisporre i bandi di gara, è stata attivata la procedura prodromica per l’individuazione delle “Unità di rete” (cioè l’insieme
           delle linee di collegamento marittimo tra le Isole). A tal proposito il Dipartimento ha indetto numerose riunioni operative: con i Sindaci
           delle Isole, per stabilire i servizi minimi da mettere in gara; con le Autorità portuali, per la definizione delle caratteristiche minime del
           naviglio da richiedere, in relazione anche alla ricettività dei porti di approdo; con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la
           economicità e l’efficienza dei servizi nel quadro del traffico nel Mediterraneo, e con le Province regionali per quanto di loro competenza.
           Conclusa la suddetta istruttoria sono state individuate le unità di reti e la tipologia di trasporto, nonché le caratteristiche tecniche dei
           natanti, tutti elementi fondamentali per la stesura del bando di gara. Per quanto concerne l’individuazione del prezzo da porre a base
           d’asta, sono stati tenuti in considerazione la spesa sostenuta dall’Amministrazione negli esercizi finanziari 2001-2002 e la previsione di un
           “ragionevole guadagno” pari al 10% del costo sostenuto, secondo gli Orientamenti comunitari succitati, stante che altrimenti
           l’imprenditore non assumerebbe l’Obbligo di Servizio Pubblico, ove considerasse esclusivamente il proprio interesse economico.

           Per il calcolo del prezzo da porre a base d’asta, è stata utilizzata la media aritmetica dei parametri ministeriali di riferimento, è stato
           calcolato il costo del servizio al 50% ed a questo è stato aggiunto il 10% di guadagno.
           Conclusa, dopo il parere favorevole dell’Ispettorato regionale tecnico, la suesposta attività prodromica, si è provveduto alla pubblicazione
           dei bandi ed all’effettuazione delle gare. Le gare hanno riguardato:

           A) Trasporto passeggeri con mezzi veloci per Isole Egadi, Isole Eolie, Isola di Pantelleria, Isole Pelagie
           B) Trasporto merci e merci pericolose, con navi ro-ro da passeggeri per Isole Egadi, Isole Eolie, Pantelleria, Ustica.


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