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CAPITOLO 2

specifico per le aree definite di “Particolare attenzione ambientale” prevede l’ipotesi di
riattivazione per un periodo non superiore ai 3 anni, secondo un piano di coltivazione che deve
necessariamente indicare anche le destinazioni finali del sito, con la possibilità sia di procedere
con la riqualificazione ambientale sia con il riuso funzionale. Tale politica ha l’obiettivo di
raggiungere una doppia finalità: da un lato recuperare i siti di cava e dall’altro incentivare il riuso
funzionale delle aree. Le Norme tecniche di attuazione indicano le destinazioni ammissibili per il
riuso dei siti di cava che devono comunque essere conformi rispetto alle destinazioni
urbanistiche degli strumenti locali di pianificazione: riuso naturalistico e/o paesaggistico; riuso
agroforestale; riuso terziario; riuso per il tempo libero; riusi legati alla valorizzazione
dell’archeologia industriale; riuso per attività secondarie sostenibili; riuso generalizzato ai fini
della produzione di energie alternative. Per ciascuna tipologia di riuso ammessa sono presenti
requisiti specifici e indicazioni finalizzati ad orientare gli interventi al rispetto di precisi criteri
nella scelta della tipologia di riuso e delle modalità di intervento.
Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei
Residui Recuperabili (PRAER, 2007) della Regione Toscana nel pianificare il settore estrattivo,
in linea con quanto previsto dalla Legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 “Testo Unico in
materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili” e
ss.mm.ii, promuove il recupero delle aree estrattive dismesse e abbandonate anche tramite la
possibilità di escavazione e di commercializzazione del prodotto scavato. La riattivazione delle
cave dismesse è orientata sia alla sistemazione morfologica, per preparare l’area ai successivi
recuperi, sia alla ripresa dell’attività per finalità di tipo produttivo. La pianificazione a livello
regionale è attuata tramite i PAERP, Piani estrattivi di livello provinciale, e tramite gli strumenti
urbanistici comunali14. Ai Piani di livello provinciale, oltre il compito di pianificare il territorio in
linea con quanto definito al livello sovraordinato, compete il coordinamento della pianificazione
urbanistica comunale. Ai Comuni spetta il compito di definire obiettivi, indirizzi e criteri per
l’attività estrattiva e per il recupero delle cave dismesse; nello specifico il Regolamento
urbanistico stabilisce le modalità di coltivazione e di ricomposizione ambientale e funzionale
delle aree di cava, fornendo indicazioni in merito alle metodologie e ai tempi di risistemazione,
da attuarsi contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette all’attività estrattiva.
La perimetrazione delle aree di cava è accompagnata dalla individuazione della destinazione
transitoria ad attività estrattiva e dalla destinazione finale dell’area di intervento, tenendo conto
degli eventuali indirizzi provinciali.
Nel caso della Regione Toscana emerge la volontà di governare l’attività di coltivazione e il
recupero delle aree estrattive anche attraverso gli strumenti di governo del territorio di natura
urbanistica; si prevede esplicitamente l’obbligo per la pianificazione comunale di adeguarsi ai
PAERP entro tempi prestabiliti e si demanda allo strumento di pianificazione urbanistica di

14 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 febbraio 2007, n. 10 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione
degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e
di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell’articolo 6 della Legge regionale 3 novembre 1998, n. 78”.

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