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CAPITOLO 2

questo senso la sperimentazione promossa dalla Regione Puglia11 (2010) in collaborazione con
l’ARPA Puglia, nell’ambito del progetto denominato “Individuazione di criteri di selezione per il
recupero di paesaggi degradati a causa delle attività estrattive dismesse”, si propone di definire
strumenti, nel caso specifico di tipo normativo, per attuare gli interventi di recupero secondo
modelli gestionali sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico individuando nella
formula della compartecipazione pubblico-privato quella auspicabile.

2.4 Il quadro normativo e pianificatorio di riferimento

L’attività di cava è stata disciplinata nel corso della storia in relazione all’importanza che il
materiale acquistava nel periodo di riferimento; un esempio significativo è dato dagli antichi
Romani che disciplinarono l’estrazione dei lapidei pregiati in relazione alla necessità di
soddisfare il fabbisogno di determinati materiali, fabbisogno condizionato dalle tendenze del
momento.
Il dispositivo legislativo che segna un passaggio importante nella disciplina della materia è il
Regio Decreto Legge 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno” e ss.mm.ii., che opera una distinzione tra
miniere (ricerca e coltivazione dei materiali di prima categoria) e cave (ricerca e coltivazione dei
materiali di seconda categoria)12 prevedendo un diverso regime giuridico legato al diverso peso
economico attribuito ai materiali estratti. I minerali di prima categoria sono considerati strategici
per lo sviluppo economico, quelli di seconda categoria, tra cui si annoverano i materiali da
costruzione, vengono considerati meno importanti in relazione ai piani di sviluppo industriale
dell’epoca di emanazione del citato regio decreto.
Con la Legge 22 luglio 1975, n. 382 “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione
della pubblica amministrazione” e con i D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 “Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e
termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale” e D.P.R. 24 luglio 1977, n.

11 Radicchio B. (2010), Individuazione di modelli di gestione pubblico-privato e criteri di selezione per il recupero di paesaggi degradati a
causa delle attività estrattive dismesse. Documento disponibile su internet all’indirizzo:
http://www.mediterre.regione.puglia.it/mediterre/files/Atti/2901_WORK_ATTIV_ESTRATTIVE_05-Radicchio.pdf; [ultimo accesso: aprile
2011].
12 “Articolo 1
La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o
conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.
Articolo 2
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte,
terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da
cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria”.

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