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CAPITOLO 2

è ancora percepita in senso negativo sia in relazione alla diversa sensibilità nei confronti
dell’ambiente e del paesaggio sia in relazione al minore impatto di tale attività sulle
modificazioni del territorio6. Un passaggio importante nel rapporto tra tutela del paesaggio e
attività di cava è rappresentato dalla vicenda dei Colli Euganei e dei Monti Berici che porta
all’emanazione della Legge 29 novembre 1971, n. 1097 “Norme per la tutela delle bellezze
naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei”, finalizzata a
regolamentare il rapporto tra esercizio dell’attività estrattiva e tutela del territorio7. Luciani
osserva che questa nuova sensibilità rappresenta il momento in cui inizia l’attenzione alle cave,
che aumentano in numero ed in estensione per soddisfare il fabbisogno di materiali legato ai
processi edilizi; l’espansione significativa del settore estrattivo arriva per i materiali di seconda
categoria a partire dal periodo del dopoguerra. La seconda fase corrisponde alla presa di
coscienza degli impatti legati all’attività intensiva e non regolamentata dell’attività di cava. La
necessità di definire delle regole porta ad individuare nella programmazione e nella
pianificazione la soluzione; le Regioni legiferano in materia di cave e predispongono Piani riferiti
al settore estrattivo. Le disposizioni legislative introducono la necessità del recupero alla fine
dell’attività della cava, programmano l’esercizio alla coltivazione in funzione dei fabbisogni locali
di materiale, individuano le aree suscettibili di estrazione introducendo il divieto di coltivazione
nelle aree vincolate e nelle aree di particolare pregio, ancorché non vincolate. La terza fase è
quella che pone al centro dell’attenzione il rapporto che intercorre tra la popolazione e i luoghi.
Nelle fasi precedenti il fattore predominate di interesse era rappresentato dall’aspetto
economico, nella terza fase l’aspetto prioritario è il paesaggio, l’ambiente e il rapporto diretto tra
il benessere collettivo e la qualità dei luoghi insediati.
Il preambolo della “Convenzione europea del paesaggio” evidenzia il ruolo importante svolto dal
paesaggio sul piano culturale, ecologico, ambientale, sociale ed economico, parte centrale è la
volontà di garantire l’esistenza di un paesaggio di qualità, componente essenziale del
benessere individuale e sociale.

6 In antichità e in particolare nel periodo di espansione edilizia dell’impero romano, quando le quantità estratte risultarono significative,
personaggi illustri come Ovidio e Plinio si posero il problema delle trasformazioni arrecate al territorio in relazione alla attività di
estrazione dei materiali.
Ovidio scrisse nel De Arte Amandi: “andavano a mancare gli stessi monti” e Plinio così si esprimeva nella sua Naturalis historia: “La
natura aveva fatto i monti per sé, per conformare alcune parti della terra colle viscere sue, e per domare l’impeto, e rompere l’onde de’
fiumi: ora noi tagliamo e trasciniamo questi monti non per altro che per fantasie di delizie.” (Corsi, 1845).
7 L’emanazione della Legge 1097/71 rappresenta un momento storico significativo perchè per la prima volta l’attività estrattiva è
subordinata al rispetto di valori prevalenti diversi da quelli di carattere economico.
La legge in particolare prevedeva, al fine di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei e del territorio collinare dei Comuni
di Este e di Monselice, il divieto di apertura di nuove cave (o miniere) e la ripresa di esercizio di cave (e miniere) che risultassero inattive
alla data del 1 ottobre 1970 (articolo 1). La legge prevedeva altresì per le cave da cui si estraeva pietrame trachitico, liparitico e calcareo,
etc. la cessazione tassativa dell’attività entro il 31 marzo 1972 (articolo 2). La coltivazione e l'esercizio di talune cave venivano
subordinate all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del Soprintendente competente per territorio. Il progetto
doveva contenere precise indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di escavazione e alla sistemazione finale dei luoghi. Si prevedeva
inoltre che qualora la prosecuzione dell'attività estrattiva risultasse di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale il Soprintendente
respingesse il progetto e disponesse la cessazione dell'attività secondo specifiche modalità (articolo 3).
L’indirizzo dato dalla Legge 1097/71 ha rappresentato un precedente di grande importanza, ha segnato un passaggio sia nella storia
della relazione tra attività estrattiva, paesaggio e popolazione insediata sia nella storia della tutela delle bellezze naturali. Tale
prescrizione è stata infatti ritenuta dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 9 del 1973) estendibile all’intero territorio nazionale per quelle
situazioni assoggettabili a uguale tutela.
Così si esprimeva nella citata sentenza la Corte Costituzionale riferendosi alla Legge 1097/71:
“La Corte osserva che i limiti di localizzazione della legge in esame non costituiscono trattamento singolare e differenziato da quello di
situazioni che, altrove, siano ritenute, di volta in volta, sottoponibili ad eguale tutela. Trattasi, (…), di attuazione collegata, in concreto, ai
principi informatori contenuti nella legge del 1939 che ha carattere di generalità e, (…), tutela espressamente tutte le bellezze
panoramiche considerate come quadri naturali.”

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