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616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” sono state trasferite                                                           CAPITOLO 2
alle Regioni a statuto ordinario alcune funzioni amministrative statali in materia di cave. Diverso
è il caso delle Regioni a statuto speciale le cui competenze sono disciplinate da disposizioni
specifiche contenute nei rispettivi statuti.
La modifica al titolo V della Costituzione, avvenuta con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ha interessato in modo
sostanziale l’articolo 117 che elenca le materie di esclusiva competenza statale, le materie di
legislazione concorrente e dispone inoltre che la potestà legislativa in riferimento alle materie
non espressamente riservate alla legislazione dello Stato sia di competenza regionale (materie
così dette residuali). La disciplina dell’attività di cava, non essendo esplicitata tra le materie di
legislazione esclusiva di competenza statale e tra quelle di legislazione concorrente, risulta
essere inclusa tra le materie residuali, la cui competenza legislativa è regionale. Con la citata
modifica al titolo V della Costituzione la competenza legislativa in materia di cave passa dunque
dalla potestà legislativa concorrente a quella esclusiva delle Regioni.
Nell’ambito delle deleghe prima e delle citate modifiche alla Costituzione successivamente in
materia di attività estrattiva, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno
provveduto alla redazione di leggi e di strumenti di pianificazione del settore i cui contenuti
risultano molto eterogenei; un’analisi comparativa tra i diversi dispositivi normativi e tra gli atti di
pianificazione ha consentito di poter effettuare alcune considerazioni in merito alle strade
intraprese per il settore in ambito nazionale.
Dall’analisi emerge che tutte le Regioni hanno previsto nella normativa di settore l’adozione di
un Piano delle attività estrattive atto a stimare e regolamentare il prelievo di materiale, secondo
livelli di pianificazione, iter procedurali di approvazione e contenuti differenti. In alcuni casi sono
stati previsti Piani dell’attività di cava differenziati per settore merceologico, anche dedicati
all’estrazione del materiale lapideo di pregio. In tal senso si rileva che nel corso della storia è
molto cambiato il peso economico dei materiali di seconda categoria e in particolare del settore
lapideo diventato significativo nell’economia nazionale. La crisi che ora investe il settore porta il
legislatore e il pianificatore a porre una sempre maggiore attenzione nei confronti della
valorizzazione dei materiali ornamentali.
I dispositivi normativi prevedono: l’obbligo di procedere al recupero ambientale dei siti al
cessare dell’attività di coltivazione; l’obbligo di corredare il piano di coltivazione con un piano di
recupero ambientale; per le nuove autorizzazioni all’attività di cava, preferibilmente la
sistemazione ambientale del sito contestuale all’avanzare dell’attività di coltivazione. I dispositivi
normativi prevedono in alcuni casi specifici strumenti atti a garantire il recupero ambientale e
funzionale delle aree di cava e a promuovere il recupero delle aree dismesse e abbandonate da
lungo tempo dove non risulti possibile individuare il soggetto obbligato al recupero. A tal fine si
prevedono fondi dedicati a favore sia dei soggetti pubblici sia dei soggetti privati proprietari delle
aree, individuando, in linea generale, come fonte di finanziamento i canoni previsti a carico dei
cavatori in relazione al quantitativo di materiale estratto.

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