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CAPITOLO 3

Tale analisi si propone di individuare le potenzialità e le relative criticità derivanti dal raccordare
gli strumenti di pianificazione delle attività estrattive con gli strumenti di pianificazione
paesaggistica e con quelli di pianificazione urbanistica di livello locale, sia in riferimento ai
paesaggi produttivi estrattivi storici sia in riferimento ai paesaggi produttivi estrattivi recenti.

3.2 La disciplina del settore estrattivo

L’attività estrattiva dei materiali di seconda categoria in Sardegna ha trovato una
regolamentazione con la Legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 “Disciplina dell’attività di cava”1
e ss.mm.ii. Il quadro delineato con tale dispositivo normativo prevede una serie di strumenti
finalizzati alla gestione e alla pianificazione dell’attività di cava tra cui il Piano regionale delle
attività estrattive (articolo 6); una particolare attenzione è rivolta nei confronti dei materiali
ornamentali. La legge prevede inoltre un Piano specifico destinato a regolamentare il settore dei
lapidei ornamentali definito Piano regionale dei materiali lapidei di pregio (articolo 9) e la
redazione di una Guida dei materiali lapidei di pregio (articolo 10) che contiene le indicazioni
relative alle caratteristiche dei materiali locali con lo scopo primario di promuoverli. Tale settore
riveste un ruolo importante nell’economia, tuttavia la crisi generale ha colpito anche il comparto
regionale, crisi aggravata dalla conquista dei mercati da parte di operatori provenienti da paesi
stranieri quali Cina e India.
Non si rileva nessuna indicazione per quanto concerne i materiali locali tradizionali, mancano
infatti disposizioni finalizzate ad incentivarne l’utilizzo e a soddisfare il fabbisogno correlato agli
interventi sul patrimonio edilizio storico.
La legge disciplina il recupero ambientale delle aree interessate dall’attività di cava in esercizio
e il recupero ambientale delle aree interessate da attività di cava dismesse, in particolare si
affronta la questione relativa alle nuove autorizzazioni e a quelle in essere.
La legge infatti introduce un regime autorizzativo per l’esercizio dell’attività di estrazione dei
materiali di seconda categoria (articolo 18) e dispone che il progetto di coltivazione sia
corredato da un progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell’area, accompagnato da
adeguate garanzie per la realizzazione di tali interventi commisurate alla stima delle risorse
necessarie per realizzarli (articolo 19). In sostanza, in linea con lo scenario nazionale, si
introduce il recupero ambientale come obbligatorio al cessare dell’attività di coltivazione
prevedendo delle garanzie a tutela dell’esito positivo di tale previsione.
Si evidenzia inoltre l’istituzione di un fondo specifico atto a finanziare il recupero delle aree di
cava dismesse denominato Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse2
(articolo 32), il fondo finanzia singoli interventi su una programmazione annuale mancando alla
base, tuttavia, l’elaborazione di una programmazione di lungo periodo; l’efficacia del fondo è

1 La L.R. 30/89 all’articolo 2 “Classificazione dei materiali di cava e torbiera” suddivide i materiali in funzione della destinazione d’uso:
rocce ornamentali; materiali per usi industriali; materiali per costruzioni ed opere civili.
2 Il testo storico della L.R. 30/89 prevedeva il Fondo di ripristino ambientale poi sostituito con successive modificazioni e integrazioni con
il Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

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