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affidata all’iniziativa dei singoli soggetti interessati. La legge prevede inoltre l’istituzione del                                                            CAPITOLO 3
Catasto regionale dei giacimenti di cava, con aggiornamento annuale (articolo 4).
Dopo l’emanazione della L.R. 30/89 sono stati elaborati disegni e proposte di legge volti ad
aggiornare il quadro normativo, anche in riferimento alle novità intervenute rispetto all’entrata in
vigore della legge in materia di ambiente e di paesaggio.
Il Disegno di legge di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/12 del 5 ottobre 2005
“Disegno di Legge: Disciplina delle attività estrattive”3, mai approvato, proponeva l’introduzione
nel quadro legislativo di alcune novità.
In particolare, tramite l’articolo 1, si proponeva di incentivare l’utilizzo dei materiali lapidei locali
per le attività di recupero dei centri storici prevedendo il richiamo a tali materiali nei capitolati dei
lavori finanziati da fondi pubblici e delle premialità, nell’ambito dei bandi pubblici, per quegli
interventi che ne prevedessero l’uso.
Merita un dovuto approfondimento il contenuto dell’articolo 28 del Disegno di legge4 che
prevede la realizzazione di un Inventario delle cave dismesse a cura dell’Assessorato regionale
dell’industria. L’inventario dovrebbe indicare, oltre alla caratterizzazione dei siti, la definizione di
ipotesi di riutilizzo degli stessi; tali indicazioni elaborate a livello regionale vengono concertate
con i Comuni interessati che provvedono a stilare un elenco dei siti dismessi da recuperare,
secondo un ordine di priorità, in linea con gli scenari di sviluppo locale.
A tal proposito il Disegno di legge conferma il Fondo di recupero ambientale delle aree di cava
dismesse prevedendo che lo stesso venga finanziato con il concorso dell'amministrazione
regionale, dei soggetti titolari di autorizzazione alla coltivazione e con risorse nazionali e
comunitarie. Tale previsione reintroduce la disposizione contenuta nel testo storico della L.R.
30/89, che introducendo il Fondo per il ripristino ambientale (articolo 32) prevedeva il concorso
finanziario da parte dei titolari di autorizzazioni o di concessioni di coltivazione con un contributo
commisurato al materiale estratto (articolo 33).
La recente Proposta di legge n. 200, presentata al Consiglio Regionale della Sardegna in data 5
ottobre 2010 “Disciplina delle attività estrattive”5, si propone come dispositivo legislativo volto a
disciplinare in modo organico la materia e prevede: la redazione di un Piano regionale delle
attività estrattive che contiene in allegato la Guida dei materiali lapidei di pregio (articolo 2); la

3 Documenti disponibili su internet agli indirizzi:
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_45_20051005190356.pdf;
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_45_20051005190224.pdf; [ultimo accesso: luglio 2011].
4 Una disposizione analoga è prevista nella Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e
ss.mm.ii. della Regione Veneto che all’articolo 35 “Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse” prevede:
“Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una
scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più
idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.
Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all’albo pretorio. Della pubblicazione
il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da
spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio Comunale
entro i successivi 30 giorni. Il sindaco trasmette alla Provincia e alla Giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con le
eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.
Il Consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio
parere, il quale deve essere trasmesso alla Giunta regionale”.
5 Documento disponibile su internet all’indirizzo:
http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Disegni%20e%20proposte%20di%20legge/propleg200.asp; [ultimo accesso: luglio 2011].

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