Page 73 - Noemi_Meloni_PHDtesi
P. 73

CAPITOLO 3

predisposizione di un Piano regolatore del polo estrattivo di livello comunale redatto in
attuazione delle previsioni del PRAE (articolo 4); la redazione e aggiornamento triennale del
Catasto regionale delle attività estrattive (articolo 7); l’indicazione dell’ente preposto al rilascio
dell’autorizzazione alla coltivazione individuato nel Comune e non più nella Regione (articolo
11); la predisposizione di un Inventario delle cave dismesse, che riprende quanto proposto dal
sopra citato Disegno di legge (articolo 14); la conferma del Fondo per il recupero ambientale
(articolo 25).
La novità di maggiore rilievo è rappresentata dall’aver individuato nell’ente locale comunale il
soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava, oggi di
competenza regionale; tale proposta risponde ad una istanza presentata in più occasioni dalle
amministrazioni comunali che richiedono maggiore autonomia amministrativa rispetto
all’esercizio di tale attività.
La Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”
specifica per l’attività di cava la ripartizione delle competenze tra Regione, Province e Comuni.
Alla Regione (articolo 23) spettano i compiti di coordinamento delle attività di ricerca e di
coltivazione compresi quelli relativi al rilascio dei titoli autorizzativi, alle Province (articolo 24)
spetta il compito di verificare la realizzazione dei lavori di recupero ambientale delle cave a cielo
aperto, mentre ai Comuni (articolo 24) spettano i compiti di vigilanza sulle attività di ricerca e di
coltivazione non autorizzate e il rilascio del parere di conformità urbanistica dell'attività estrattiva
rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale.
Il parere di conformità urbanistica è necessario in mancanza di uno strumento di pianificazione
delle attività estrattive, a seguito dell’entrata in vigore di quest’ultimo le amministrazioni
comunali dovranno adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica alle disposizioni del
PRAE (articolo 11 della L.R. 30/89) rendendo non più necessario il parere di conformità citato.

3.3 Il Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse

La L.R. 30/89, sin dalla sua prima formulazione, ha previsto l’istituzione di un Fondo di recupero
ambientale poi sostituito mediante la Legge regionale 21 maggio 1998, n. 15 “Decorrenza della
contribuzione di cui all'articolo 33 della Legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente
Disciplina delle attività di cava” con il Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava
dismesse.
Il Fondo, istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, ha lo scopo di promuove il
recupero ambientale delle aree dismesse anche attraverso l’eliminazione delle discariche. La
Regione predispone annualmente un programma degli interventi previsti a valere sul Fondo
(articolo 35 della L.R. 30/89).
La L.R. 15/98, oltre ad avere modificato l’articolo 32 della L.R. 30/89, ha abrogato la previsione
del concorso al Fondo da parte dei titolari di attività estrattiva di cava, le citate proposte a livello
regionale vertono sulla introduzione del contributo al ripristino ambientale a carico dei titolari di

                                                                                                                                                            70
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78