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CAPITOLO 3

il ruolo di coordinamento del settore e ai Comuni la determinazione della destinazione
urbanistica delle aree. Appare importante evidenziare che in altri contesti regionali la Provincia
riveste un ruolo a livello pianificatorio, nel quadro delineato il livello di pianificazione provinciale
non risulta essere incisivo rispetto agli aspetti trattati.
Nonostante gli sforzi compiuti per disciplinare e pianificare il settore estrattivo a livello regionale
si riscontrano alcune fondamentali criticità legate in primo luogo alla vigenza di una legge
superata che necessita di essere integrata e resa attuale rispetto al vigente quadro legislativo e
pianificatorio in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio. A tale criticità si affianca la
mancanza di uno strumento di pianificazione delle attività estrattive capace di valorizzare le
potenzialità economiche di tale importante e strategico settore produttivo e di conciliarle con le
esigenze di tutela ambientale e del paesaggio, anch’esse risorse strategiche nell’ottica dello
sviluppo sostenibile. Il quadro pianificatorio delineato a livello regionale mostra la mancata
attenzione nei confronti dei materiali storici e tradizionali e delle cave storiche.

3.6 La pianificazione paesaggistica regionale

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii. (“Codice Urbani”) introduce a livello nazionale una
nuova e organica disciplina in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; in
particolare la Parte terza del “Codice Urbani”, dedicata ai beni paesaggistici, interpreta i principi
oggetto della “Convenzione europea del paesaggio” firmata a Firenze nel 2000 e ratificata a
livello nazionale nel 2006. Il “Codice Urbani” sostituisce la previgente disciplina in materia di
beni culturali e del paesaggio prevedendo, in particolare, che il territorio debba essere
sottoposto a pianificazione paesaggistica (articolo 135).
Nella Regione Sardegna l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 coincide con un momento
importante della pianificazione paesistica, infatti per effetto dell’annullamento di 13 dei 14 Piani
Territoriali Paesistici (PTP, 1993) rimaneva in vigore il solo Piano Territoriale Paesistico n. 7 del
Sinis18. La Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia
per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, oltre ad introdurre delle
specifiche norme di salvaguardia, dispone la redazione e l’approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale (articolo 1) in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004. Il Piano
Paesaggistico Regionale approvato nel 2006 si pone come strumento finalizzato a tutelare e
valorizzare il paesaggio della Sardegna. Il PPR è stato redatto per stralci, risulta vigente il primo
ambito omogeneo che interessa il territorio costiero.

18 I PTP furono approvati nel 1993 ma per effetto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1998 e del 20 ottobre 1998 e
delle sentenze del TAR Sardegna dal n. 1203 al n. 1208 del 6 ottobre 2003 il territorio regionale risultava sprovvisto di pianificazione
paesistica. Con l’adozione del PPR è stato revocato il D.P.G.R. 6 agosto 1993, n. 272, istitutivo del Piano Territoriale Paesistico n. 7 del
Sinis.
Il PPR è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006 “L.R. n. 8 del 25.11.2004, art. 2, comma 1.
Adozione del Piano Paesaggistico Regionale. Primo ambito omogeneo – Area Costiera.”.
Documento disponibile su internet all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060606101041.pdf; [ultimo accesso:
settembre 2011].

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