Page 84 - Noemi_Meloni_PHDtesi
P. 84

estrattive in essere nonché il reinserimento16 di quelle dismesse e le aree dove è consentita                                                                   CAPITOLO 3
anche l’apertura di nuove attività di cava e la riattivazione di quelle dismesse. Emerge inoltre la
volontà di introdurre un principio di compensazione ambientale e paesaggistica laddove si
prevede che, nel giudizio di compatibilità ambientale per la prosecuzione dell’esercizio delle
attività di cava, si debba tenere conto della possibilità di compensare la trasformazione di aree
di valore paesaggistico e ambientale tramite il recupero di altre aree estrattive dismesse. Tale
principio necessita tuttavia di ulteriori elaborazioni finalizzate ad individuare i siti dove risulta
possibile realizzare tali meccanismi di compensazione e di approfondimenti volti ad esplicitarne
le modalità attuative.
In linea con gli obiettivi prefissati il PRAE contiene una sezione dedicata ai Criteri per la buona
pratica di coltivazione e ai Criteri per la buona pratica di ricomposizione ambientale. In
particolare la sezione dedicata alla ricomposizione ambientale è finalizzata ad indirizzare gli
interventi di recupero delle aree estrattive dismesse e delle discariche. Si indicano finalità e
modalità generali di recupero con particolare attenzione nei confronti delle tecniche
dell’ingegneria naturalistica.
Il PRAE indica inoltre i contenuti necessari per l’adeguamento dei Piani urbanistici comunali
(PUC), tale quadro appare in linea con quanto previsto dall’articolo 11 della L.R. 30/89 che
prevede l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PRAE.
In particolare è previsto che i PUC classifichino come zone omogenee D17 le aree dove è
concesso, in relazione allo scenario delineato dallo strumento di pianificazione regionale,
l’esercizio delle attività di coltivazione. Il PUC dovrà inoltre disciplinare la zona omogenea D e la
destinazione finale dell’area; tuttavia l’attuazione di tale ultima previsione mostra alcune criticità
sia in relazione alla difficoltà di stabilire a priori la destinazione finale dell’area sia in relazione
alla necessità della approvazione di una variante urbanistica all’atto della cessazione dell’attività
di coltivazione soprattutto se il Comune dovesse optare per un riuso funzionale. In tale ultima
ipotesi la nuova destinazione urbanistica dovrà risultare coerente rispetto al quadro legislativo e
pianificatorio sovraordinato vigente al momento della dismissione della cava e rispetto agli
obiettivi di sviluppo locale prefissati. Un altro aspetto di rilevante interesse è rappresentato
dall’obbligo di predisporre un Piano particolareggiato per quelle aree dove coesistono attività in
esercizio e cave dismesse; il Piano particolareggiato è predisposto dal consorzio degli operatori
interessati e, in caso di inadempienza, dalla pubblica amministrazione.
Tale quadro generale di recepimento delle disposizioni e dei contenuti del PRAE all’interno
dello strumento di pianificazione comunale appare in linea con quanto disposto dalla L.R.
9/2006 che nella ripartizione di competenze tra Regione, Province e Comuni affida alla Regione

16 Il PRAE per reinserimento intende la ripresa dell’attività estrattiva finalizzata al recupero ambientale e al reinserimento paesaggistico
dell’area.
17 Il Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, “Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti
urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna” prevede che l’intero territorio comunale sia classificato dallo
strumento urbanistico comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee: Zona omogenea A Centro storico-artistico o di particolare
pregio ambientale; Zona omogenea B Completamento residenziale; Zona omogenea C Espansione residenziale; Zona omogenea D
Industriali, artigianali e commerciali; Zona omogenea E Agricole; Zona omogenea F Turistiche; Zona omogenea G Servizi Generali; Zona
omogenea H Salvaguardia.

                                                                                                                                                            81
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89