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CAPITOLO 5

territori dotati di strumenti di pianificazione comunale ormai inadeguati; tali strumenti
necessitano di essere aggiornati rispetto alle sopravvenute disposizioni normative e ai recenti
indirizzi di pianificazione sovralocale e in particolare in materia di paesaggio.
Nel contesto sopra descritto il criterio è finalizzato a valutare l’importanza della realizzazione
dell’intervento rispetto alla pianificazione locale e sovralocale, tale criterio non è da intendersi
come verifica della coerenza e della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di
pianificazione, da considerarsi eventualmente quale requisito di ammissibilità, ma come
capacità dell’intervento di attuare le politiche alle varie scale della pianificazione e di inserirsi
all’interno di un quadro pianificatorio e programmatico coerente e strutturato.
La priorità data all’intervento è stimata anche in relazione alla disponibilità da parte dell’ente
proponente di una progettazione definitiva o esecutiva e di risorse finanziarie per la
realizzazione dell’intervento.

Sottocriterio 2.1 – L’intervento attua gli indirizzi e le politiche del Piano Paesaggistico
Regionale24

Questo sottocriterio è finalizzato a valutare se l’intervento attua le politiche di tutela e
valorizzazione del paesaggio previste dal PPR. In particolare si considera quanto previsto
dall’Ambito di paesaggio che rappresenta il momento progettuale del PPR e la rilevanza che
assume la riqualificazione del sito estrattivo rispetto al progetto d’ambito nel suo complesso. In
particolare è da valutare anche l’ipotesi in cui l’intervento si inserisca all’interno di altre politiche
promosse dal PPR quale ad esempio i piani di valorizzazione turistico ambientale previsti per le
aree interessate da pregresse attività estrattive25.

Sottocriterio 2.2 – L’intervento risulta in linea con quanto previsto dal Piano Regionale delle
Attività Estrattive

Tale sottocriterio intende attribuire una rilevanza strategica alle politiche che il Piano delle
Attività Estrattive è in grado di promuovere26. Si valuta se l’intervento è indicato come prioritario,
se per tali aree si prevedono azioni finalizzate al reinserimento paesaggistico o meccanismi di
compensazione per la prosecuzione delle attività in aree sensibili.

Sottocriterio 2.3 – L’intervento risulta strategico rispetto a quanto previsto dal Piano di
gestione dell’area

Nella ipotesi in cui il sito risulti inserito all’interno di un parco, di un’area naturale protetta, di un
circuito di valorizzazione culturale, ambientale o paesaggistico questo criterio si propone di
valutare l’incisività dell’intervento rispetto agli obiettivi perseguiti tramite l’istituzione dell’area e

24 La Regione Sardegna, come già evidenziato, prevede specifici strumenti finalizzati a dare attuazione alle politiche del paesaggio
prevedendo la compatibilità degli interventi ammessi rispetto agli obiettivi della pianificazione paesaggistica regionale.
25 IL PPR prevede per le “Aree di recupero ambientale” (articoli 41, 42 e 43 delle Norme tecniche di attuazione) la possibilità di
predisporre dei piani di recupero ambientale tenendo conto della conservazione dell’identità storica e culturale del paesaggio.
26 Lo strumento di pianificazione delle attività estrattive a livello regionale non risulta approvato e configurato nella versione finale. Le
politiche sono in parte desunte dalla Relazione generale allegata alla bozza di piano; dai recenti indirizzi emanati dalla Giunta Regionale,
dalle proposte avanzate a livello regionale. Tra queste ultime si ritiene particolarmente significativa l’ipotesi di effettuare un censimento
delle aree di cava dismesse e di attribuire delle priorità di intervento nell’ambito delle politiche di recupero, rafforzando in questo modo gli
strumenti vigenti.

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