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CAPITOLO 5

nei confronti degli interventi proposti dagli enti territoriali; condizione di ammissibilità è la
impossibilità di individuare un soggetto obbligato al recupero delle aree.
I programmi di intervento previsti, in linea generale, si basano sui censimenti delle cave operate
dai Comuni, sui dati in possesso delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività di coltivazione e sulle singole proposte operate dagli interessati, siano
essi soggetti pubblici o soggetti privati.
Nei dispositivi legislativi analizzati si rileva che gli interventi di ricomposizione ambientale delle
aree di cava dismesse possono trovare come fonte di finanziamento le risorse previste a carico
dei cavatori (esempio: Regione Marche13, Regione Veneto14 e Regione Umbria15).
Oltre ai programmi di finanziamento previsti dalle leggi regionali in materia di attività estrattiva
non appare di secondaria importanza la recente iniziativa assunta dalla Regione Puglia16, che
ha inteso promuovere il recupero ambientale dei siti di cava tramite la “Selezione di interventi
per il recupero ambientale di cave dismesse” nell’ambito del PO Fesr 2007-201317, obiettivo
convergenza, asse II “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo
sviluppo”, linea di intervento 2.3 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di
protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste”, azione 2.3.4
“Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”, obiettivo “Interventi di
risanamento e riutilizzo ecosostenibile di aree estrattive dismesse esclusivamente di proprietà
pubblica”.
Il bando è destinato a finanziare interventi proposti da enti locali della Regione Puglia su aree
pubbliche dove non risulti possibile ricondurre l’obbligo del recupero ad altri soggetti, l’importo
finanziato totale ammonta a € 10.000.000,00, ogni intervento potrà invece essere finanziato per
un importo non superiore a € 1.000.000,00.
I criteri di selezione definiti per la scelta degli interventi attribuiscono un peso rilevante alla
localizzazione del sito nell’ambito di aree protette naturali e alla sostenibilità ambientale
dell’intervento, i criteri considerati sono rappresentati altresì dalla disponibilità di un livello di
progettazione definitivo o esecutivo e dal contenuto innovativo del progetto. Particolarmente
interessante l’attribuzione di un peso alla capacità dell’intervento di migliorare l’offerta di servizi
pubblici, l’attrattività dell’area e di promuovere processi finalizzati alla condivisione
dell’intervento da parte della popolazione locale sia nella fase attuativa sia in quella gestionale.
È promossa inoltre la partecipazione alla realizzazione dell’intervento da parte di operatori
privati tramite lo strumento della finanza di progetto.
Lo strumento utilizzato dalla Regione Puglia si propone di attuare degli specifici indirizzi che
possono essere riassunti nei seguenti punti. In primo luogo si incentivano prioritariamente gli

13 L.R. 71/97, Articolo 17 “Convenzione tra imprenditori e comuni”.
14 L.R. 44/82, Articolo 20 “Convenzione fra imprenditori e comuni”.
15 L.R. 2/00, Articolo 12 “Contributo per la tutela dell’ambiente”.
16 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22 luglio 2010. Documento disponibile su internet all’indirizzo:
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=N123_22_07_10.pdf&anno=xli; [ultimo accesso: luglio 2011].
17 Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale.

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