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Da Santa Caterina alla Colombaia di Giuseppe Romano

NOTE

1 La Relegazione si eseguiva trasportando il condannato in un'isola per dovervisi trattenere libero nel corso della condanna, ma sempre sotto stretta
sorveglianza di polizia. La durata di questa pena non era minore di anni 6, né maggiore di anni 10. Le isole destinate per la espiazione della
Relegazione vennero individuate con Decreti Regi del 22 agosto e del 22 novembre 1825 i quali disposero che detta pena potesse espiarsi nelle
isole di: Ventotene, Ponza, Capri, Tremiti, Lipari, Ustica, Pantelleria e Favignana. Questi decreti fissarono pure le norme per la spedizione dei
condannati e per il trattamento loro dovuto, nonché la disciplina e il metodo da serbarsi per la liberazione di essi al termine delle pene. La
Relegazione pur non essendo una pena "strictu senso" detentiva, in quanto il condannato sarebbe dovuto rimanere libero sull'isola, era una sanzione
destinata ad incidere, sebbene in misura diversa, sul bene della libertà personale del reo. In pratica avveniva spesso che , tra il momento della
condanna alla relegazione e l'invio del reo all'isola, intercorresse un ampio lasso di tempo, durante il quale il soggetto rimaneva ristretto nello stesso
carcere dove era rimasto in attesa di giudizio. Per evitare che il ritardo nell'invio al luogo di espiazione ricadesse inutilmente sul condannato, un Real
Decreto del 4 agosto 1825 sancì pertanto che la pena della relegazione inflitta ai detenuti, i quali dopo il giudicato non sono spediti nell'isola, debba
essere diminuita della metà del tempo che essi l'avranno subita in carcere. Quindi il periodo di 6 mesi della espiazione di questa pena nel carcere è
calcolato per 1 anno. Potendo i condannati rimanere liberi nelle isole erano abbastanza facili e frequenti le evasioni e le infrazioni disciplinari. Per
arginar tale fenomeno, il legislatore stabilì che, in caso di trasgressione, la pena si sarebbe automaticamente convertita in altrettanto tempo di
reclusione. Il giudizio per la commutazione si sarebbe fatto con metodo abbreviato e sulla base della semplice ricognizione della identità della
persona da parte della Gran Corte che aveva profferito la condanna originaria. Il Comandante dell'isola avrebbe fatto rilevare l'epoca precisa
dell'evasione con un estratto del registro ai termini di regolamento e, non appena ripreso, il condannato sarebbe stato assoggettato alla reclusione
per un periodo pari a quello di relegazione non ancora scontato. I relegati erano anche chiamati "desterrados".
Nello stesso periodo fu varato un altro provvedimento finalizzato ad incrementare la scarsa popolazione esistente sulle isole siciliane minori che
consentiva ai servi di pena di contrarre matrimonio con donne locali.

BIBLIOGRAFIA:

"L'utopia penitenziale Borbonica - dalle pene corporali a quelle detentive" di Giovanni Tessitore, Franco Angeli Editore - Milano 2002
"Tra Sicilia e Africa - Trapani, Storia di una città mediterranea" di Salvatore Costanza - Corrao Editore Trapani 2005;
"Baluardi di Trapani" a cura di Michele Megale - ed. Centro Studi G. Pastore - Trapani 1995;
Penitenziaria. Roma aprile 2003;
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